Regolamento sponsorizzazioni

L'avvento dell'autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle Istituzioni scolastiche comporta la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali.

La legittimazione degli Enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione si rinviene nella Legge 27 dicembre 1997 n. 449, la quale, all'art. 43 dispone che "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche Amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni".

Il D.I. n. 44/2001 relativo al Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione scolastica, sancisce:

art.33, c.2 che al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione;

art.41 che è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e che è fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTA: la L. n. 449/1997 art. 43;
VISTO: il D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 41;
VISTA: la L. n. 170/2015 comma 29;

formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all'interno di questo istituto (delibera n° 34/2016)

ART. 1 – DEFINIZIONE

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra la Scuola e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre alla Scuola beni, servizi o contributi economici in cambio di pubblicità.

Il Liceo Scientifico “Guglielmo Oberdan” di Trieste intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere l’innovazione dell’organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato.

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’Istituzione scolastica (sponsee) offre a un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, marchio a fronte dell’obbligo di versare un determinato corrispettivo e/o di offrire determinati servizi.

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- la durata del contratto di sponsorizzazione;
- gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

La scuola s’impegna all’elaborazione di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la documentazione; è prevista la facoltà della Scuola di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor;è inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine della Scuola, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto, o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti, sarà causa di risoluzione del contratto fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituto.

I criteri per l'individuazione degli sponsor e la conclusione dei contratti,nonché i limiti entro i quali il Dirigente Scolastico o i suoi delegati possono operare per arrivare agli accordi di sponsorizzazione, sono contenuti nel presente regolamento.

ART. 2 – OGGETTO

L’oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

-attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);

-interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, etc);

-interventi a favore di attività di progetto, animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche,tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche, etc;

-iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);

-iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili, etc) limitatamente a servizi strumentali o beni materiali;

-ogni altra attività che il Consiglio di Istituto ritenga, nella sua piena discrezionalità, possa essere oggetto di sponsorizzazione.

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

-contributi economici;
-cessione gratuita di beni e/o servizi;
-compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla scuola.

 Art. 3 – FINALITA’ E INDIVIDUAZIONE SPONSOR

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della scuola e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la pubblica Amministrazione.

Nell’individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.

Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e della scuola.

Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento d’interessi del servizio scolastico, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività della scuola e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per l’ amministrazione scolastica di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

Art. 4 – DICHIARAZIONI SPONSOR

Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve esplicitare alla scuola:

- intenzioni e finalità inequivocabilmente coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;

- la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l’utenza della scuola;

- sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime di una singola iniziativa o attività prevista nel PTOF della scuola;

- ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore a un anno ed eventualmente può essere rinnovato.

Art. 5 – SOGGETTI SPONSOR

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

- qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali;

- le associazioni senza fine di lucro.

ART. 6 – CONTRIBUTI ECONOMICI

Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici da versare direttamente alla Scuola.

Il contributo può essere richiesto dalla Scuola a uno o più sponsor per la stessa iniziativa.

I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione,  sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta Esecutiva.

ART. 7 – CESSIONE GRATUITA DI BENI E/O SERVIZI

Le società, le imprese, i professionisti, le Associazioni ed i privati in genere, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita.

La Scuola, valutata l'utilità del bene e/o servizio offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate.

ART. 8 – COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DIRETTA ALLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLE VARIE ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA SCUOLA

Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dalla Scuola, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta tra quelle definite, ivi compreso la possibilità di stipulare un’apposita convenzione alquanto vantaggiosa che abbia, come unica ricaduta possibile, un beneficio diretto, concreto e sostanziale per gli alunni e le loro famiglie.

ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOLA

La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, potrà  attuare le forme pubblicitarie indicate di seguito:

- riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc);

- pubblicazione nel sito WEB della Scuola e su apposita bacheca apposta nell’atrio delle sedi, nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;

- posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;

- distribuzione in loco di materiale pubblicitario, brochure, volantini promozionali, etc.

Le forme di pubblicità devono essere  rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso

ART. 10 – VINCOLI DI SPONSORIZZAZIONE

Il Consiglio d'Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsivoglia sponsorizzazione, specie quando è ravvisata la possibilità che la scuola, nella figura del suo legale rappresentante, possa vedere lesa la propria immagine, trovarsi nella situazione di dover rispondere ad eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei soggetti interessati, dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte.

I fini istituzionali e/o le attività dello sponsor non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della Scuola e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

L'apprezzamento definitivo ed esaustivo delle proposte di sponsorizzazione e degli obblighi della scuola di cui all’art.9, con eventuali note del Dirigente, sarà operato a cura del Consiglio.

Ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore a un anno ed è eventualmente rinnovabile.

ART. 11 – SCELTA DELLO SPONSOR

L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

- recepimento di proposte spontanee da parte di singoli soggetti individuati;

- pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione e accettazione delle proposte di maggiore interesse;

- gara pubblica, da parte della Scuola, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione e accettazione delle proposte più convenienti.

 ART. 12 – STIPULA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La sponsorizzazione deve essere formalizzata con apposito atto di natura contrattuale nel quale verranno stabiliti:

  • il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione “non esclusiva” delle manifestazioni;
  • le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
  • la durata del contratto di sponsorizzazione ;
  • il corrispettivo per la sponsorizzazione;
  • le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in un’unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti –con pagamento immediato alla stipula, tramite bonifico sul c/c/b acceso dalla scuola presso l’istituto cassiere (sarà cura del Liceo comunicare gli estremi).

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell’affidamento. Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.

Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte della Scuola, in qualsiasi momento in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor.

La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.

ART. 13 – MONITORAGGIO

Il Direttore dei S.G.A. acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l’applicazione del presente regolamento per poter relazionare durante le riunioni degli Organi Collegiali preposti.

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

ART. 14 - GESTIONE OPERATIVA

La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando periodicamente il Consiglio d’Istituto.

ART. 15 – RESPONSABILITA’

Nella stipula del contratto, il Dirigente scolastico farà in modo che il Liceo “Guglielmo Oberdan”, soggetto sponsorizzato, venga sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all’allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.

ART. 16 – SPONSORIZZAZIONE E PRIVACY

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte Liceo “Guglielmo Oberdan” non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali.

Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice Privacy), né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma 2 Codice privacy), ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo.

Ne consegue il dovere per l’amministrazione del Liceo “Guglielmo Oberdan” di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

Resta convenuto che durante e dopo la cessazione del rapporto lo sponsor si impegnerà a mantenere il più rigoroso segreto professionale sulle informazioni, le notizie e i dati di carattere riservato riguardanti il Liceo “Guglielmo Oberdan di Trieste.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

Titolare del trattamento è l’istituzione scolastica nella persona del suo Dirigente scolastico, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata.

I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo sponsor.

ART. 18 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di riferimento.

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore nel momento di approvazione da parte del Consiglio d’Istituto. Il regolamento viene affisso all’Albo e pubblicato sul sito istituzionale

 

Trieste, 16 dicembre 2016

MODELLO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

 

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra:

la Società [società] , con sede in [località 1] , in persona del legale rappresentante, cod. fisc.[c.f. 1] , di seguito denominata “Sponsor”;

e

l'Istituzione scolastica[denominazione] , con sede in [località ] , in persona del legale rappresentante pro-tempore di seguito denominata “sponseè”;

premesso

che l'Istituzione scolastica di cui sopra ha predisposto, nell’ambito del P.T.O.F., un progetto per [tipo di attività];

che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l'attività di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotti, azienda, ecc.;

che alla Scuola sono note le finalità dell’attività svolta dallo sponsor e che esse non contrastano con le attività educative e culturali svolte dalla Scuola stessa;

che sono stati fissati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 16 dicembre 2016 i criteri per procedere ad accordi di sponsorizzazione a mente di quanto disposto dall’art. 33 D.M. 44/2001(vedi delibera n°)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Obblighi dell’Istituzione scolastica

L'Istituzione scolastica si obbliga:

  • a realizzare nel periodo [periodo] la seguente iniziativa/attività [progetto] come previsto nel P.T.O.F. e nel programma annuale;
  • ad inserire sulle brochure di pubblicizzazione del progetto, sui volantini ed a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra, attuato grazie al finanziamento dello sponsor, il nome dello sponsor e le seguenti diciture secondo modi e misure di cui all'allegata specifica tecnica:

Art. 2 Obblighi dello sponsor

Lo Sponsor concederà per tali prestazioni all'Ente un corrispettivo/finanziamento globale di €.[importo 1] nel modo seguente: [modalità 1].
Il posizionamento e la successiva rimozione dei materiali pubblicitari sono a carico dello sponsor.

Art. 3 Facoltà di recesso

A norma dell’art. 1373 codice civile l’Amministrazione scolastica ha diritto di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

Art. 4 Risoluzione del contratto

La scuola ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso d’inadempimento delle prestazioni di cui all’art. 2, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata con avviso di ricevuta, con conseguente rimozione del nome da tutto il materiale, a cura dell'Ente ed a spese dello Sponsor. In caso di risoluzione del contratto lo sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato all’Amministrazione scolastica.

Art. 5 Diritto d'uso dell'immagine

Lo Sponsor non avrà il diritto di utilizzazione per uso pubblicitario e commerciale dell'immagine della scuola, ancorché  si tratti di immagine collettiva e non individuale dei soggetti della scuola stessa.

Art. 6 Pubblicità

Lo Sponsor avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione dell'evento e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella sponsorizzazione; si impegna però a non divulgare in pubblicità l'importo degli oneri finanziari sostenuti per la sponsorizzazione.

Art. 7 Limiti di responsabilità

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento/attività suindicato/a ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra scuola e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

Art. 8 Co-sponsor

La Scuola potrà scegliere altri co-Sponsor purché  essi non siano dello stesso settore in cui opera lo Sponsor e purché l'associazione fra i vari co-Sponsor non possa nuocere agli interessi e all'immagine dello Sponsor.

Art. 9 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro competente è quello di cui al R.D. 30 Ottobre 1933, n. 1611

Art. 10 Spese e oneri fiscali

Sono a carico dello sponsor tutte le spese eventuali di stipulazioni del contratto, nonché tutti gli oneri fiscali da versare in ottemperanza alla normativa vigente.

Si specifica che tale servizio non è assoggettato a IVA: pertanto viene rilasciata semplice ricevuta con bollo da € 2,00 in quanto trattasi di prestazione svolta con carattere di occasionalità non assoggettata ad IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72 e successive modifiche.

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso.

Ultima revisione il 09-07-2021