Regolamento videosorveglianza

Art. 1 – FINALITA’

Per le funzioni istituzionali connesse con la vigilanza e la sicurezza relative all’edificio scolastico sito in via Paolo Veronese n.1, Trieste, specificatamente per

- prevenire e reprimere atti delittuosi presso le sedi dell’Istituto;
- garantire un adeguato grado di sicurezza alla popolazione scolastica (dipendenti, studenti, docenti, etc.);
- tutelare gli immobili in gestione all’amministrazione scolastica;
- tutelare il patrimonio dei beni mobili presenti nelle sedi scolastiche;
- prevenire eventuali atti vandalici; 

la Provincia di Trieste, ha posto in essere un sistema di videosorveglianza, consegnato in dotazione a questo Istituto.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO

Il sistema è composto da 11 telecamere di tipo fisso,  componenti un sistema a circuito chiuso,  con possibilità di visualizzazione infrarossa, posizionate sulle aree di accesso e, comunque, nelle zone perimetrali all’edificio, collegate ad un sistema di registrazione video posto all’interno dell’Istituto.

Nella dislocazione delle telecamere sono state tenute in considerazione le seguenti linee guida:

- Le telecamere non inquadrano locali interni;
- L’attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell’osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell’espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese;
- Si garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all’interno dell’istituto, sia con riferimento alle abitudini personali;
- Le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano configurare l’ipotesi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni;
- I dati personali oggetto delle rilevazioni saranno trattati secondo la normativa vigente;
- I dati saranno inoltre raccolti in relazione alla sicurezza dell’Istituto, in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per cui l’impianto è installato.

Le apparecchiature di registrazione sono ubicate  in un locale al piano terra, all’interno di un armadio server apposito, chiuso a chiave. La visione delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare trattamento dati e previa “autenticazione” dello stesso titolare o dell’incaricato interno al trattamento dati

Art.3 – FUNZIONAMENTO E ACCESSO AI DATI

L’attivazione del sistema è inibita durante l’orario di attività dell’Istituto. La registrazione è conservata per un periodo di 24 ore, dopo tali termini viene sovrascritta automaticamente dal sistema. Per i periodi di sospensione delle attività, in ragione dello spazio temporale previsto per le stesse, è prevista un’estensione del periodo di registrazione fino a 96 ore, onde consentire all’istituzione scolastica di provvedere in termini di salvaguardia e di tutela della sicurezza generale dell’istituto. Nella fattispecie si fa riferimento al punto 3.4, comma 2 del provvedimento del Garante della privacy in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2011: “La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.” Il posizionamento delle apparecchiature è segnato da appositi cartelli.

Art 4 – TRATTAMENTO DATI, TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI

Il titolare del trattamento  dei dati è il legale rappresentante dell’Istituto il Dirigente Maria Cristina Rocco;
Responsabile del trattamento dati il D.S.G.A.;
Incaricato del trattamento dati gli assistenti tecnici.

Gli incaricati interni potranno operare la riproduzione delle immagini nei casi in cui debbano essere necessarie all’Autorità di P.S. o di P.G.. Non potranno  essere  divulgati in nessun altro caso. La copia delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare trattamento dati e previa  “autenticazione” dello stesso  titolare o dell’incaricato interno al trattamento dati.

Art. 5 – ACCERTAMENTO DI ILLECITI

Qualora fossero perpetrati, ai danni dell’Istituto e delle sue pertinenze, fatti qualificabili come ipotesi di reato, e dalla visione delle immagini registrate dalle telecamere emergessero, in relazione a tali fatti, notizie identificative, gli incaricati procederanno ai relativi adempimenti presso l’Autorità di P.S.,  affinché si proceda ai sensi dell’art. 347 C.C.P.

Art. 6 – PUBBLICITA’

La presenza dell’impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso:

- La pubblicazione sul sito internet del Liceo del presente provvedimento concernente il funzionamento dell’impianto;
- l’installazione di cartelli identificativi dell’area sorvegliata;
- l’affissione all’Albo del Liceo del presente provvedimento.

Art.7 – INFORMAZIONE

L’attività del sistema è soggetta a rigorosa osservanza delle norme attinenti, vale a dire il D.Lgs. nr. 196/2003 e dalle risoluzioni emanate dal Garante per la protezione dei dati personali. Conformemente a tali norme è data informazione circa l’installazione e l’attività dell’impianto di videosorveglianza.

Ultima revisione il 09-07-2021